Il coniuge separato succede al coniuge che decede?
La fattispecie e cioè il diritto alla quota di riserva/legittima a favore del coniuge separato è disciplinata dall’articolo 548 del codice civile, il quale distingue due ipotesi e cioè quella nella quale al coniuge non è stata addebitata la separazione e quella dove, al contrario, al coniuge è stata addebitata la separazione.
E’, pertanto, necessario distinguere la separazione personale tra i coniugi tra separazione con o senza addebito per le conseguenze che ne discendono.
Va da sé che, quando si parla di separazione con addebito, non può che parlarsi di separazione giudiziale ai sensi dell’articolo 151 del codice civile. L’addebito può essere pronunciato quando da parte di un coniuge sono stati violati i doveri derivanti dal matrimonio e di cui agli articoli 143 e 147 c.c.; l’addebito può essere richiesto, ad esempio, per tradimento o quando difettino la coabitazione, la collaborazione, l’assistenza materiale e/o morale.
Tornando alla questione posta in epigrafe, il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, ivi compreso, quindi, il diritto alla quota di legittima/riserva.
Il coniuge a cui, invece, è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, perdendo lo status di “chiamato” in relazione alla eredità del coniuge defunto, perde anche gli inerenti diritti successori. Ciò a cui, eventualmente, ha diritto è soltanto un assegno vitalizio se, prima ancora della apertura della successione, già godeva di un assegno di alimenti (che presuppone uno stato di bisogno) a carico del coniuge deceduto. Tale assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità degli eredi legittimi, e non può comunque essere di una entità superiore rispetto a quella della prestazione alimentare goduta.
