
A seguito della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, che di fatto determina il divorzio, l’ex coniuge superstite ha dei diritti successori in relazione alla successione dell’ex coniuge defunto?
La risposta è affermativa ma la questione necessita comunque di un approfondimento:
In conseguenza del divorzio, l’unico diritto successorio del coniuge divorziato è quello previsto dall’articolo 9 bis della Legge n. 898 del 1970, il quale articolo stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, il Tribunale può, dopo il decesso dell’obbligato, attribuire all’ex coniuge un assegno periodico.
I presupposti sono i seguenti:
1. il fatto che il coniuge godesse già durante la vita del de cuius dell’assegno divorzile previsto dall’articolo 5 della medesima legge, il quale, al comma 6, stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (DIVORZIO), il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro coniuge un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive;
2. il fatto che il coniuge versi in stato di bisogno.
Tale diritto è, pertanto, un diritto successorio ed è, in particolare, una vocazione anomala perché è un diritto previsto dalla Legge a favore di un soggetto (ex coniuge) ormai estraneo alla famiglia in quanto non ha più rapporti di coniugio. Si tratta, in buona sostanza, come ribadito più volte dalla Cassazione, di un legato ex lege perché è un legato che parte automaticamente alla apertura della successione e, nello specifico, è un legato ex lege di alimenti perché verte sullo stato di bisogno dell’ex coniuge superstite.
E’ importante precisare che l’assegno periodico di cui al ridetto articolo 9 bis della Legge n. 898 del 1970 è a carico della eredità tenendo in considerazione l’importo delle suddette somme, l’entità del bisogno, l’eventuale pensione di reversibilità, le sostanze ereditarie ed il numero e la qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
Ai sensi del secondo comma del suddetto articolo, inoltre, su accordo delle parti interessate, vale a dire gli eredi obbligati e il coniuge avente diritto, la corresponsione dell’assegno può avvenire in un’unica soluzione (una tantum); tale accordo, secondo la dottrina dominante, avrebbe la natura di una datio in solutum, figura prevista dall’articolo 1197 del codice civile per la quale il debitore, con il consenso del creditore, può estinguere l’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. Tale facoltà è anche rimessa al testatore, il quale, con il proprio testamento, può tacitare il credito della ex moglie ponendo in essere un legato di datio in solutum, la cui ammissibilità è ormai certa in quanto, come ribadito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, il consenso del legatario-creditore (e, quindi, la bilateralità propria di ogni accordo) si rinviene nella sua mancata rinuncia al legato.
Detto diritto, infine, si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno, per poi venire nuovamente attribuito qualora risorga lo stato di bisogno.
