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23/10/2024 16:06 - Avv. Mario Cesare Toni

I DIRITTI DEL CONIUGE SUPERSTITE EX ARTICOLO 540 C.C.

Quando muore un coniuge, ad esempio il marito, al coniuge superstite cioè la moglie, anche quando concorre con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Secondo la Cassazione costante, tali diritti costituiscono un legato ex lege in favore del coniuge superstite nel senso che partirà automaticamente alla apertura della successione in favore del coniuge superstite senza la necessità che quest’ultimo accetti l’eredità del defunto e, soprattutto, senza la necessità che agisca in riduzione.

Quando poi il codice dice che tali diritti gravano sulla porzione disponibile, sta dicendo in sostanza che tali diritti sono con dispensa da imputazione ex se, nel senso che il coniuge superstite non deve imputare tali diritti alla sua legittima ma, rispetto alla legittima medesima, costituiscono una aggiunta. Tale peculiarità sottende alla questione della cosiddetta tutela quantitativa dei summenzionati diritti, tutela, questa, cruciale nel calcolo di ciò che effettivamente spetta al coniuge superstite, quale legittimario.

Si supponga, ad esempio, che la quota di riserva/legittima del coniuge superstite abbia un valore di 50, mentre il valore dei diritti di abitazione ed uso ex art. 540 c.cc. sia di 10. Se quindi, come detto, tali diritti sono una aggiunta rispetto alla legittima del coniuge superstite, significa che la legittima di quest’ultimo non sarà di 50 (valore della sua legittima) ma di 60 (valore della sua legittima più il valore dei diritti ex art, 540 comma 2, c.c.) e cioè la cosiddetta LEGITTIMA POTENZIATA.

Se da un lato, infatti, la ratio di tali diritti è quella di assicurare al coniuge superstite, magari una persona anziana, di continuare a vivere nella casa da sempre adibita a residenza familiare senza che nessuno possa impedirglielo fino alla sua morte (tutela qualitativa), dall’altro tali diritti sono tutelati anche quantitativamente.

Ma cosa significa tutela quantitativa?

Il caso preso in considerazione dalla dottrina per chiarire il significato della tutela quantitativa è il seguente: il testatore, con una disposizione testamentaria (istituzione di erede o legato), lascia alla moglie la piena proprietà della casa adibita a residenza familiare e questa piena proprietà corrisponde esattamente al valore della legittima della moglie medesima che nell’esempio fatto è di 50.

Con tale disposizione, quindi, da un punto di vista qualitativo il coniuge superstite è stato soddisfatto in quanto continuerà a rimanere nella casa adibita a residenza familiare; da un punto di vista quantitativo, invece, il coniuge superstite ha ricevuto solo 50 cioè la sua quota di legittima senza però avere quella aggiunta dei diritti ex articolo 540 c.c. che nell’esempio fatto è di 10.

La legittima potenziata del coniuge superstite è, quindi, 60:

QUOTA DI LEGITTIMA  pari a 50 + DIRITTI EX ART. 540 pari a 10

 

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