
La risposta è affermativa ma con alcune precisazioni.
Dal momento che la cd quota di legittima, spettante ai cd legittimari, è una quota che si calcola tenendo in considerazione l’intero patrimonio del defunto, andando cioè a considerare non solo ciò che residua nel suo patrimonio al momento della morte, ma anche eventuali donazioni poste in vita da quest’ultimo, ne consegue che se le suddette donazioni hanno leso la quota di riserva di uno o più legittimari, a costoro, al fine di reintegrare la propria quota di riserva, spetta il diritto di agire in riduzione nei confronti delle donazioni medesime ex articolo 555 c.c.
Detto articolo, infatti, stabilisce che le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Prosegue, poi, il medesimo articolo stabilendo che le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Quindi, nell’ottica di una eventuale azione di riduzione, ad essere ridotte per prima saranno le disposizioni testamentarie e, esaurito il loro valore, si continuerà iniziando a ridurre le donazioni a partire dall’ultima. Per poter agire in riduzione nei confronti dei legati e delle donazioni, poi, sarà necessario che il legittimario, leso o pretermesso, abbia accettato l’eredità col beneficio d’inventario, salvo che i suddetti legati e le donazioni siano stati fatti a persone chiamate come coeredi.
E’ importante precisare, poi, che l’azione di riduzione nei confronti delle donazioni potrà essere esperita entro i venti anni dalla loro trascrizione: è nei venti anni, infatti, che l’azione di riduzione mantiene il proprio carattere reale, vale a dire la possibilità di riavere proprio il bene donato; decorsi i vent’anni dalla trascrizione della donazione, il bene donato (ed eventualmente poi alienato a terzi) non sarà più aggredibile e l’azione di riduzione non avrà più carattere reale ma carattere redibitorio con conseguente minor tutela per il legittimario il quale potrà solo contare sulla solvibilità del donatario.
Ai sensi dell’articolo 563 c.c., infatti, se i donatari contro i quali è stata proposta la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, potrà chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
In conclusione, un bene donato potrà certamente essere successivamente alienato, anche prima del decorso dei suddetti venti anni, ma nell’eventuale atto di vendita si dovrà rendere edotto il terzo acquirente dei rischi derivanti dalla vendita di un bene donato e cioè la possibilità per il medesimo terzo acquirente di subire un’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi o pretermessi dalla precedente donazione.
Per garantire la vendita di un bene pervenuto in virtù di donazione, si potranno seguire due strade fra loro alternative e cioè:
o
- Far garantire la vendita dalla azione di riduzione attraverso apposita copertura assicurativa;
o
- Far sciogliere la donazione per mutuo dissenso tra il donante e il donatario per poi far vendere dal primo.
