
La donazione è un contratto tra vivi col quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione è, dunque, un negozio a titolo gratuito in quanto, a fronte della prestazione del donante, non segue alcun corrispettivo del donatario.
Tale negozio consta di due elementi: il depauperamento del patrimonio del donante con il conseguente arricchimento del donatario e l'"animus donandi” ovverosia l’intenzione del donante di voler beneficiare il donatario, di volergli cioè fare un regalo.
Quando si parla di donazione non può non parlarsi, poi, della collazione, istituto dai risvolti pratici - giuridici strettamente connessi ai negozi liberali i cui donatari sono “legittimari”.
La collazione, prevista dall’articolo 737 del codice civile, è l’atto con il quale determinati soggetti (figli, o i loro discendenti, e il coniuge e cioè i legittimari), che hanno accettato l’eredità, conferiscono alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal defunto, salvo dispensa che può essere fatta solo nei limiti della quota disponibile. “…devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò espressamente dispensati”.
La collazione può essere di due tipi: la collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura conferendolo alla massa ereditaria oppure imputandone il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce; la collazione di beni mobili si fa, invece, soltanto per imputazione. La collazione, inoltre, si fa sulla base del valore che i beni avevano al tempo della apertura della successione.
Tale istituto serve, in sostanza, a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero ed a ristabilire la situazione di uguaglianza tra i coeredi, salvo ovviamente la precisata dispensa,
Valga il seguente esempio: Tizio, vedovo, nomina eredi i figli Caio e Mevio in misura di un terzo ciascuno, devolvendo il terzo residuo all’amica Sempronia. Si supponga che il patrimonio ereditario sia di 1500 e che il figlio Caio abbia ricevuto una donazione pari a 600, senza dispensa da collazione. Alla morte di Tizio, anzitutto, Sempronia otterrà 500, ossia un terzo del relictum (1500).
Per Mevio e Caio, che faranno un’altra divisione, valgano le seguenti considerazioni:
Il patrimonio ereditario di 1500, dopo aver attribuito il terzo a Sempronia, è di 1000 e, a detta somma, è da aggiungere la donazione di 600 a favore di Caio, stante il dovere di quest’ultimo di collazionare.
Avremo quindi 1600 che saranno divisi tra Mevio e Caio e, in particolare:
- 800 andranno a Mevio;
- 200 andranno a Caio dovendosi considerare che quest’ultimo come anticipazione ha ricevuto 600 a titolo donativo
