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19/03/2025 14:42 - Avv. Mario Cesare Toni

Diseredazione

E’ ammessa all’interno di un testamento una clausola di diseredazione?

E’ possibile diseredare un soggetto a favore del quale, in assenza di testamento, si aprirebbero le norme sulla successione legittima?

La teoria tradizionale dice di no essenzialmente per due ragioni:

  1. Una prima ragione è letterale nel senso che l’articolo 587 c.c. stabilisce che il testamento è l’atto con il quale taluno “dispone”  delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il verbo disporre, quindi, secondo questa teoria escluderebbe una disposizione a contenuto negativo;
  2. Una seconda ragione è che le cause di indegnità ex articolo 463 c.c., cioè cause di esclusione dalla successione, sono tassative e ad esse non se ne possono aggiungere altre.

Secondo la teoria moderna, recepita dalla sentenza della Cassazione n. 26062/18, teoria che oggi si segue, la clausola di diseredazione è ammessa per i seguenti motivi:

  1. È vero l’articolo 587 c.c. stabilisce che il testamento è l’atto con il quale si dispone ma, afferma la Cassazione, un negozio dispositivo non è necessariamente un negozio attributivo. Classico esempio di disposizione non attributiva è quando il testatore con il suo testamento dispone, fra l’altro, della sorte del proprio cadavere destinandolo allo studio scientifico per finalità di ricerca. Tale esempio rappresenta una disposizione di carattere non patrimoniale espressamente prevista dal comma 2 del ridetto articolo 587 c.c.;
  2. Il principio di autonomia testamentaria per il quale il testatore, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge, può, con il proprio testamento, disciplinare qualsiasi rapporto avente contenuto patrimoniale e/o non patrimoniale.

Oggi, quindi, è ben possibile escludere dalla propria successione colui che sarebbe stato erede legittimo (es. un fratello).

Ma tra gli eredi legittimi sono compresi anche i soggetti legittimari (coniuge, figli e in assenza di figli ascendenti. La dottrina si è spinta, quindi, oltre chiedendosi se fosse possibile diseredare anche un legittimario.

E’ possibile diseredare un legittimario privandolo della sua quota di legittima?

Fermo restando quanto detto sopra sulla ricevibilità di una disposizione non attributiva, la questione è la seguente:

Una disposizione testamentaria con la quale si disereda un legittimario è nulla o è riducibile?

Secondo la vecchia impostazione, una siffatta disposizione si considerava nulla, non produttiva cioè di effetto alcuno in quanto in nessun modo il testatore poteva impedire al legittimario di ricevere la propria quota di riserva/legittima.

Secondo la dottrina moderna, invece, che oggi si segue, una disposizione di siffatta portata non è nulla ma è riducibile. L’argomento principe è che se è ammessa la preterizione, la quale produce effetti analoghi alla diseredazione, non si vede per quale motivo il testatore non possa diseredare direttamente.

La conclusione è che, oggi, un testamento, pubblico o olografo che sia, ben potrà contenere al suo interno una clausola con la quale si disereda un legittimario, fermo restando che il legittimario potrà comunque agire in riduzione per ottenere quanto gli spetta come quota di riserva/legittima.

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