La capacità di succedere a causa di morte è l’attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare una persona defunta.
Essa è una delle espressioni della capacità giuridica delle persone e non della capacità di agire la quale ultima, invece, acquista rilievo a proposito del compimento di negozi o atti giuridici relativi alla eredità (accettazione, rinunzia, esercizio di azioni possessorie).
Con riferimento alle persone fisiche, la loro capacità di succedere è disciplinata dall’articolo 462 c.c. il quale, al primo comma, stabilisce che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Relativamente ai concepiti, poi, la norma fissa una presunzione legale per la quale, salvo prova contraria, si presume concepito al tempo della apertura della successione chi è nato entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Se, ad esempio, Tizio muore lasciando a se superstite sua moglie Caia e quest’ultima, un anno dopo la morte di Tizio, dà alla luce un bambino, quest’ultimo non sarà capace di succedere in relazione alla successione di Tizio in quanto nato oltre i trecento giorni dalla sua morte.
Detta presunzione deve in ogni caso essere coordinata con l’articolo 1 del codice civile che, al comma 2, stabilisce che i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. Pertanto, i diritti riconosciuti al nascituro saranno suoi se e quando egli nascerà.
Per i nascituri, quindi, non vi è coincidenza temporale fra vocazione (cioè la chiamata) e delazione (cioè l’offerta): la prima è sempre attuale e sussiste subito sin dalla apertura della successione; la seconda, cioè l’offerta dei beni dell’asse ereditario, è differita al momento della nascita.
Si può, infine, ravvisare una capacità di succedere anche per i nascituri non concepiti ma solo relativamente ad una vocazione testamentaria; il terzo comma della norma in commento, infatti, stabilisce che possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti.
