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26/07/2024 11:19 - Avv. Mario Cesare Toni

ACQUISTO E ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

Come si acquista l’eredità?

L’eredità, come recita l’articolo 459 c.c., si acquista con l’accettazione e l’effetto della accettazione retroagisce al momento nel quale si è aperta la successione.

L’accettazione, poi, può essere espressa o tacita.

L’accettazione espressa è disciplinata dall’articolo 475 c.c.  e consiste, da parte del chiamato alla eredità, nel dichiarare di accettare l’eredità o di assumere il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata. Tale tipo di accettazione rientra nella categoria dei negozi per adesione, i quali presuppongono l’esistenza di una determinata situazione giuridica intesa come offerta, la quale ha bisogno per l’appunto di un atto di accettazione.

L’accettazione della eredità è, dunque, un negozio conclusivo e perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva che ha appunto inizio con l’offerta che nell’ambito successorio prende il nome di delazione cioè l’offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto, al quale spetta, pertanto, il diritto di accettare l’eredità. L’accettazione è, infine, un negozio irrevocabile “semel heres semper heres” nonché puro perché non tollera l’apposizione di termini o condizioni.

L’accettazione è, invece, tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Ad esempio, quando un chiamato alla eredità vende la proprietà di un appartamento caduto in successione, la vendita comporta accettazione tacita della eredità.

L’articolo 477 c.c. stabilisce, infatti, che la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato alla eredità faccia dei suoi diritti di successione ad un estraneo o ad un altro chiamato alla eredità importa accettazione tacita dell’eredità.

           

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