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26/07/2024 11:34 - Avv. Mario Cesare Toni

ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

Oltre che puramente e semplicemente, l’eredità può essere anche accettata con beneficio di inventario, come dispone l’articolo 470 del codice civile.

Ma cosa significa accettazione con beneficio di inventario?

La peculiarità di tale forma di accettazione è che l’erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e sopporterà il peso dei legati solo nei limiti del valore di quanto ha ereditato e con i beni a lui pervenuti (INTRA VIRES HEREDITATIS). Tale forma di accettazione, pertanto, non produce la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede. In buona sostanza, l’erede si trova titolare di due masse patrimoniali: quella dei beni personali, riservata alla soddisfazione dei soli creditori personali e quella dei beni ereditari, che può essere aggredita dai soli creditori del defunto.

Tale accettazione, salvo i casi di cui in seguito, è una facoltà per ogni chiamato alla eredità che non può essere in alcun modo impedita anche dalla volontà del testatore.

Le ragioni che potrebbero indurre un chiamato alla eredità ad utilizzare tale forma di accettazione sono da rinvenire, in genere, nella sua non perfetta conoscenza circa l’effettiva consistenza del patrimonio ereditario oppure quando è al corrente di una situazione debitoria importante, in modo da impedire la confusione, tra il patrimonio suo e quello del de cuius, che avrebbe, invece, luogo con una accettazione pura e semplice.

L’accettazione beneficiata costituisce, invece, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge e, precisamente, per i minori di età, gli interdetti e gli inabilitati e per le persone giuridiche diverse dalle società e cioè per le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti.

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